Gli Organi Collegiali
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni
Consiglio di intersezione
Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di interclasse
Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di classe
Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di circolo
Circoli didattici: il consiglio di circolo, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio di circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Consiglio d’Istituto
Scuola media: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. Le modalità di elezione sono state fissate per questo anno scolastico 2001/02 dalla C.M. n. 141 del 24 settembre 2001; in essa, “in attesa della revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detto organismi con la piena attuazione dell’autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche”, si rinvia alle istruzioni già diramate con la C.M. 192 del 3 agosto 2000. Per questo le elezioni per il consiglio di classe, di interclasse e di intersezione avranno luogo anche per quest’anno entro il 31 ottobre.
Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe- o per ciascuna sezione nella scuola materna- l’assemblea dei genitori e, nelle scuole superiori e artistiche, separatamente quella degli studenti. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell’organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.
Il Collegio dei docenti
Decreto Legislativo 297/94, art.7
1. Il collegio dei docenti e’ composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed e’ presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi’ parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita’ di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu’ istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta’ di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita’ scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’ azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attivita’ scolastica;
e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita’ degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu’ di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita’ oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Nota all’art. 7:
– Per l’art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n. 109/1990, si veda nota all’art. 326.
tratto da https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/organi.shtml